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Indizione elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) 7 maggio 2024

Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

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Si richiamano di seguito le principali disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023.

INDIZIONE DELLE ELEZIONI
Le elezioni sono indette per il giorno 7 maggio 2024.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, la scuola dovesse essere chiusa o l’attività didattica sospesa nel giorno stabilito per le elezioni, la data dell’elezione si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Lo stesso principio si applica alle scadenze e/o agli adempimenti che dovessero cadere in giorni di chiusura o sospensione delle attività didattiche.
Devono comunque essere evitati ritardi nell’espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle elezioni e alla successiva individuazione degli eletti.

Per favorire l’esercizio del diritto di elettorato, le operazioni di voto dovranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con possibilità, nelle istituzioni scolastiche in cui si svolgono i percorsi di secondo livello di istruzione per gli adulti, di estendere ulteriormente tale orario.

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO
L’elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall’Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio.
Si precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell’istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.

COMMISSIONI ELETTORALI E NUCLEI TERRITORIALI
Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, alla nomina dei cinque componenti della commissione elettorale di istituto, che deve risultare composta da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.
Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, il Direttore generale o il Dirigente preposto, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, nomina i componenti del nucleo elettorale regionale, che deve risultare composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell’amministrazione periferica.
Presso ciascun ambito territoriale provinciale, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, devono essere costituiti, dal Dirigente preposto, i nuclei elettorali provinciali, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell’ambito territoriale.
Per l’elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta, sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale/regionale. Essi sono composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di coordinamento.
La Commissione Elettorale Centrale, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all’amministrazione centrale, anche in quiescenza.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo
elezionicspi@postacert.istruzione.it, entro le ore 14:00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 aprile 2024).

OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio devono avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
In via del tutto eccezionale, solo qualora si riscontri un numero delle schede da scrutinare notevole e/o si verifichino fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi.
In tal caso, le operazioni dovranno essere riprese il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede, entro i termini indicati dall’Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà immediatamente pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.
I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto “Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – Proclamazione degli eletti”, copia dell’elenco dei candidati proclamati eletti, per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d’istituto, perché si proceda all’affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

DECRETO FORMAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE

Circolare Elezioni CSPI 7 maggio 2024

Circolare insediamento seggio elettorale e nomina componenti per le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione CSPI del 7 Maggio 2024 3