IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 – Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11) – BURC N. 53 del 29/7/2024.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
VISTO il D.L. 15 settembre 2023 n.123;
VISTA la nota USR Campania AOODRCA prot. n. 4685 del 24.01.2024;
VISTO l’art. 5 c. 1 del D.lgs 62/2017;
VISTA la C.M. 20/2011;
PREMESSO che non sono consentite assenze dalle lezioni, se non per cause di forza maggiore e “giustificato” motivo;
FORNISCE
chiarimenti in merito alla GIUSTIFICA DELLE ASSENZE così come segue:
- Tutte le assenze dalle lezioni vanno giustificate attraverso il Registro elettronico;
- per le assenze di più di cinque giorni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, di più di tre giorni nella scuola dell’infanzia, non vi è più l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione;
- non è possibile autocertificare lo stato di malattia;
- le assenze per motivi personali e familiari possono essere preventivamente comunicate e, in seguito, giustificate.
INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Si rammenta che, ai sensi dell’art.114 c.4 del D.lgs. 297/94 come modificato dal D.L. n.123 del 15 settembre 2023, “gli alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi” sono considerati inadempienti all’obbligo d’istruzione, pertanto, le famiglie sono esortate a garantire la regolare frequenza degli allievi in assenza di cause ostative di forza maggiore e i docenti tutti, e, in particolare, quelli titolari di incarichi specifici per il contrasto della dispersione scolastica, sono tenuti a un costante e attento monitoraggio delle assenze degli alunni e a una tempestiva attivazione della procedura di segnalazione in caso di riscontrata anomalia.
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 5 c. 1 del D.lgs 62/2017 e della C.M. 20/2011 che conferiscono piena applicazione alla disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’art. 14, c. 7, del D.P.R. 122/2009, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente della Scuola secondaria di I è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Per il calcolo del monte ore annuale di riferimento e della quota massima di ore di assenza (25%, pari a 1/4 del monte ore annuale) si richiama la tabella di seguito riportata.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO | ||||
CLASSE | ORE SETTIMANALI | MONTE ORE | ¾ DEL MONTE ORE | N° MASSIMO DI ORE DI ASSENZA |
I | 30 | 990 | 742 | 248 |
II | 30 | 990 | 742 | 248 |
III | 30 | 990 | 742 | 248 |
CLASSE | ORE SETTIMANALI | MONTE ORE | ¾ DEL MONTE ORE | N° MASSIMO DI ORE DI ASSENZA |
I | 36 | 1188 | 891 | 297 |
II | 36 | 1188 | 891 | 297 |
III | 36 | 1188 | 891 | 297 |
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